La segnalazione di illecito del dipendente pubblico (nota anche come whistleblowing) rappresenta, nellordinamento italiano, unimportante novità nel quadro del cambiamento normativo per la lotta alla corruzione e trova una specifica disciplina normativa nellart. 54-bis D.lgs 165/2001 inserito dalla l. 190/2012. Oggetto di segnalazione non sono solamente i reati, ma anche altre condotte che vengono considerate rilevanti in quanto riguardano comportamenti, rischi o irregolarità, a danno dellinteresse pubblico, di cui il dipendente sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie mansioni sul luogo di lavoro.
Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dellart. 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia allautorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Tutto ciò al fine di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
Delibera n.469 del 9 giugno 2021
Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015
Inserisci nuova segnalazione (solo Dipendenti dell'Amministrazione)