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I.C.I. 2008

PRINCIPALI NOVITÀ 2008 - DECRETO LEGGE 27 MAGGIO 2008, N. 93: “DISPOSIZIONI URGENTI PER SALVAGUARDARE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE” (DECRETO FISCALE ICI) (G.U.n.124 del 28 MAGGIO 2008)

Art.1 [estratto] :     

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

Per ulteriori informazioni sul calcolo dell’imposta, consultare la pagina contenente le istruzioni ICI 2008.

 

Presentazione della Dichiarazione ICI

La dichiarazione deve essere presentata nell’anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.  L'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI  - per i casi di variazione o acquisto durante l'anno - è abrogato a decorrere dal 2007. La finalità di questa disposizione è di eliminare la duplicazione di adempimenti posti a carico del contribuente, il quale:

-          dal 2008, per ciascun fabbricato dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo, tutti i dati catastali e l'ICI pagata l'anno precedente;

-          nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2007 per ogni immobile dovrà indicare l'ICI dovuta l'anno precedente.

L'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI permane, infine, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463 del 1997, concernente il modello unico informatico.Es.:

-          per gli immobili che nel corso dell'anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;

-          per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;

-          per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;

-          per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).

Per ulteriori informazioni sulla presentazione della Dichiarazione ICI, consultare il file "istruzioni ICI 2008".

Allegati:

  1. regolamento
  2. istruzioni 2008
  3. aliquote 2008
  4. modello di dichiarazione per le agevolazioni e/o le esenzioni
  5. modulo rateizzazione
  6. modello dichiarazione 2007
  7. istruzioni dichiarazione 2007

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